Cos'è il preavviso di dimissioni e quando è obbligatorio
Il preavviso è l'intervallo di tempo tra la comunicazione delle dimissioni e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Non è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa, durante il periodo di prova, durante congedi protetti (maternità/paternità) o nei contratti a termine salvo diversa previsione contrattuale.
Le dimissioni vanno comunicate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite un intermediario abilitato). È possibile revocarle entro 7 giorni dalla comunicazione.
Commercio e Terziario: la decorrenza fissa
La caratteristica distintiva del CCNL Commercio è che il preavviso non parte subito ma solo il 1° o il 16° del mese: se comunichi le dimissioni tra il 1° e il 15° del mese, il preavviso decorre dal 16°; se comunichi dal 16° in poi, decorre dal 1° del mese successivo.
Metalmeccanici: nessuna decorrenza fissa
Nel CCNL Metalmeccanici il preavviso inizia il giorno successivo alla comunicazione, senza attendere una data fissa. I giorni dovuti crescono con il livello di inquadramento e l'anzianità, da un minimo di 10 giorni per gli operai con meno di 5 anni a un massimo di 120 giorni per i quadri con oltre 10 anni di servizio.
Logistica/Trasporti/Spedizioni e Cooperative Sociali
Nel CCNL Logistica gli impiegati e i quadri seguono le decorrenze fisse (1° o 16°), mentre gli operai (inclusi i livelli 3S/3-6/6J) hanno preavviso a decorrenza immediata. Nelle Cooperative Sociali il preavviso decorre sempre dal giorno successivo alla comunicazione e cresce sensibilmente con il livello, fino a 180 giorni per i ruoli dirigenziali con più di 3 anni di anzianità.
Cosa succede se non rispetti il preavviso
Se non rispetti il periodo previsto, il datore di lavoro può trattenere un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che avresti percepito durante i giorni di preavviso non lavorati. Il preavviso si sospende automaticamente in caso di malattia, infortunio, ferie già approvate o congedo di maternità/paternità. Le dimissioni volontarie, a differenza del licenziamento, non danno diritto alla NASpI.