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⚖️ Calcolo tasse e contributi P.IVA regime ordinario

Nel regime ordinario il reddito si calcola sottraendo dai ricavi i costi reali deducibili, poi si applica l'IRPEF progressiva a scaglioni più le addizionali regionale e comunale.

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Regime ordinario vs forfettario

Nel forfettario il reddito è ricavi × coefficiente di redditività — i costi reali non contano — e si paga un'imposta sostitutiva piatta (5% o 15%). Nel regime ordinario il reddito imponibile è invece ricavi − costi effettivi deducibili − contributi previdenziali, tassato con l'IRPEF progressiva più le addizionali locali. L'ordinario conviene a chi supera gli 85.000 € di ricavi (limite del forfettario) o ha costi deducibili elevati rispetto al coefficiente della propria categoria.

Esempio: ricavi 60.000 €, costi 15.000 €

VoceImporto
Ricavi60.000 €
Costi deducibili− 15.000 €
Reddito45.000 €
Contributi Gestione Separata (26,07%)− 11.732 €
Imponibile IRPEF33.269 €

Acconti, saldo e conguaglio

L'acconto IRPEF è pari al 100% dell'imposta dell'anno in corso, versato in due rate: 40% entro il 30 giugno e 60% entro il 30 novembre. Sotto i 51,65 € non è dovuto alcun acconto; tra 51,65 € e 257,52 € si versa in un'unica rata a novembre. Il secondo anno di attività porta spesso a versare contemporaneamente saldo e primo acconto (il cosiddetto effetto "doppia imposta"), che si stabilizza dal terzo anno in poi.

IVA e IRAP

L'IVA si applica in fattura (aliquota ordinaria 22% o aliquote ridotte) ma è neutra per il reddito imponibile. L'IRAP, dal 2022, non è più dovuta dalle persone fisiche titolari di partita IVA.

Domande frequenti

Ricavi meno costi deducibili effettivamente sostenuti, meno i contributi previdenziali versati: il risultato è la base imponibile per l'IRPEF a scaglioni, a cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale.
L'IVA si applica in fattura ma non incide sul reddito imponibile perché viene versata e detratta separatamente. L'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche dal 2022.
Dipende dalla forma dell'attività: Gestione Separata INPS al 26,07% (24% se già assicurato altrove) per i liberi professionisti senza cassa; per artigiani e commercianti l'aliquota è del 24%/24,48%, ma sempre calcolata almeno sul reddito minimale (18.808 € nel 2026, quindi un contributo minimo anche con utili bassi) con una quota maggiorata al 25%/25,48% oltre 56.224 €; le casse professionali (avvocati, ingegneri, medici...) applicano invece la propria aliquota specifica.
Quando si superano gli 85.000 € di ricavi annui (limite di accesso al forfettario) oppure quando i costi reali deducibili sono più alti di quanto il coefficiente di redditività del forfettario riconoscerebbe forfettariamente.